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RIMBORSO  ACCISE
E' un servizio specifico per le aziende del settore autotrasporti
e permette il recupero delle accise pagate sul carburante

Grazie alla "Carbon Tax", tutte le imprese di trasporto hanno diritto ad un credito di imposta pari ad € 0,21 per ogni litro di carburante consumato, a patto che gli automezzi siano almeno in classe "Euro3" e di massa non inferiore a 75 quintali.
I punti di Forza della ns. iniziativa sono :

    1) il credito sulle accise è dovuto per legge per cui se la documentazione è corretamente compilata l’Agenzia delle 
        Entrate deve concedere il rimborso delle accise

    2) il termine perentorio entro cui l’amministrazione deve rispondere è 60 giorni. Allo scadere vale il principio del
        silenzio assenso.

    3) il credito di imposta è Immediatamente Esigibile, pertanto si può utilizzare fin da subito in compensazione nel
        modello F24 o richiederne il rimborso attraverso bonifico bancario che avverrà entro 60 giorni

    4) il valore economico del rimborso è Enorme, a titolo di esempio un tir che percorre 30.000 km in tre mesi genera
        un credito di imposta di circa € 2.250,00 in un anno siamo oltre i € 9.000,00

    5) tale liquidità si genera trimestralmente in quanto le istanze di rimborso vanno presentate alla fine di ogni
        trimestre

    6) per le imprese che non l'hanno già fatto, siamo in grado di chiedere il rimborso per tutti i 2 anni antecedenti la
        data di presentazione dell’istanza (stiamo parlando di circa € 20.000,00 per ogni tir)

Attraverso qualificati tecnici abilitati ad operare sul software messo a disposizione dall’ente, ci occupiamo della presentazione delle istanze all’Agenzia delle Dogane competente per ottenere il rimborso dovuto. L'invio è trimestrale
SI  NOTI  CHE:
Depositando l’istanza possiamo ottenere il rimborso di quanto non ancora recuperato per gli 8 trimestri antecedenti la data di presentazione, oltre a quanto di spettanza per i trimestri successivi.

Dopo aver esaminato la documentazione verrà quantificato il credito che spetta alla ditta di autotrasporti.
Per istruire la pratica di rimborso occorrono i seguenti documenti:
Visura camerale
Documento del legale rappresentate
Certificati di proprietà e libretti di circolazioni degli automezzi (come già detto, solo da "Euro3" in poi)
Ricevuta di versamento della tassa di iscrizione all’albo degli autotrasportatori
Certificato di iscrizione all’albo degli autotrasportatori
Copia di tutte le fatture di acquisto di gasolio per autotrazione (sulle fatture deve essere indicato il numero di
    targa del mezzo in cui viene utilizzato)
Elenco redatto dalla ditta che riporti per ogni singolo automezzo il numero di litri consumati, i chilometri percorsi,
    ed il numero di targa
Dettagli contabili di tutti i fornitori di gasolio
Inoltre :

- Solo per il trasporto persone occorrono le schede carburanti

- Per i rifornimenti effettuati e non ancora fatturati (fatturazione differita) è possibile presentare bolle di consegna o
  documenti analoghi, avendo cura di richiedere un’unica fattura riepilogativa

- Per l’annualità 2015 è possibile richiedere il rimborso anche per automezzi di categoria Euro1 ed Euro2

- E' possibile ammettere all’agevolazione anche il carburante depositato in cisterne autorizzate ed utilizzato dalle ditte 
  di trasporto per il rifornimento in proprio

- Rientrano nelle categorie ammissibili i consumi di carburante delle macchine di movimentazione terra (escavatrici e
  similari), furgoni frigoriferi, betoniere (requisiti richiesti: iscrizione all’albo conto terzi o licenza conto proprio e mezzi con
  massa massima complessiva pari o superiore ai 75 quintali)